La legge di stabilità (legge 147 del 27 dicembre 2013) ha modificato le regole per la deduzione fiscale dei canoni di locazione finanziaria per imprese e professionisti, questa volta in senso positivo per i contribuenti. Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 102, comma 7, del TUIR, la durata minima fiscale dei contratti di leasing relativi ai beni mobili ammortizzabili passa dai due terzi del periodo di ammortamento determinato con i coefficienti ministeriali alla metà del suddetto periodo di ammortamento. In particolare, quanto riguarda per gli immobili, la durata minima fiscale viene rideterminata in dodici anni, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento. Queste regole valgono per i canoni relativi ai contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2014; per i contratti stipulati precedentemente, rimangono ferme le regole previste dall’articolo 102 comma 7 del TUIR nella versione previgente.