Nel caso di notifica a mezzo posta, è consentita la consegna del plico al portiere solo se è stata constatata l’assenza del destinatario, dei familiari conviventi e degli addetti alla casa o al servizio. Questo atto notificatorio è stabilito dalla Legge 890/92 “ Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” Nell’ipotesi di notifica a mezzo posta, la Legge n. 890/82 stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnato il plico. In particolare l’articolo 7 della Legge n. 890/82 prevede che, l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione. Tanto è vero che negli stessi avvisi di ricevimento è indicata la dicitura “portiere, solo in caso di constatata assenza del destinatario, del familiare convivente e dell‘addetto alla casa, all‘ufficio o azienda“, mentre analoga dicitura non è riportata per il caso del familiare convivente o dell’addetto alla casa o al servizio. Da quanto affermato deriva la nullità della notificazione se: non è rispettato l’ordine preferenziale sopra indicato; non è specificamente indicata, nell’avviso di ricevimento, la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone che nell’ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica. L’istituto della nullità, nel caso di specie, trova fondamento negli articoli del codice di procedura civile: Art. 159 Estensione della nullità La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti. La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo. Art. 160 Nullità della notificazione La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157. Così hanno precisato i giudici della seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 11 settembre 2010, n. 19417. occorre, quindi, rispettare l’elenco di cui all’articolo 139 c.p.c.; in quanto è nulla la notifica al portiere in assenza di relata circostanziata. Infatti l’art. 139, che norma la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio, afferma:” Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti”.