È prevista una deduzione dal reddito ai fini Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto di un alloggio da destinare alla locazione a canone concordato per un periodo non inferiore a otto anni. Beneficiano del bonus gli acquisti fino a 300 mila euro effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. La deduzione non può quindi superare i 60 mila euro. Per beneficiare dell'agevolazione è necessario acquistare un immobile da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione o, ancora, da una cooperativa edilizia. L’acquisto si deve riferire ad un’unità immobiliare realizzata legittimamente, quindi in totale rispondenza ai permessi ottenuti, al di fuori delle zone agricole. L’immobile deve avere una destinazione residenziale non di lusso: non può quindi essere accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L’alloggio deve inoltre essere efficiente e conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B. Per poter accedere all’agevolazione, l’affitto a canone concordato deve avvenire entro sei mesi dall'acquisto. Il locatore e il locatario non possono essere parenti entro il primo grado. Questo significa che non ha diritto alla deduzione del 20% un padre che acquista una casa e la affitta a canone concordato al figlio. Usufruisce dell’agevolazione anche chi, invece di acquistare l’immobile, lo realizza su un’area edificabile di sua proprietà. In questo caso i sei mesi entro cui procedere all'affitto a canone concordato decorrono dal rilascio dell’agibilità o dal momento in cui si è formato il silenzio assenso. Restano invariate tutte le altre condizioni, cioè zona di costruzione, destinazione dell’alloggio e caratteristiche costruttive. Pubblicato in Gazzetta il DM che prevede uno sconto Irpef del 20% per chi acquista o realizza un alloggio da affittare a canone concordato.
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